Prevale il diritto alla salute

Il TAR respinge la richiesta di sospensiva di Mediolanum Parking del nuovo provvedimento di Area C

Il diritto alla salute prevale sul (preteso) danno economico del garage!

I Genitori Antismog, insieme a Ciclobby, WWF, Italia Nostra, Legambiente e FAI hanno difeso ancora AREA C davanti al TAR e, tutti insieme,  hanno vinto.

 

 

N. 01402/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00766/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

MEDIOLANUM PARKING S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele Ratto e Alberto Colombo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Lazio n. 4;

 

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Paola Maria Coccoli e Massimo Calì, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell’’Avvocatura Civica in Milano, Via Andreani n. 10; 

nei confronti di

PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente p.t., non costituita;
REGIONE LOMBARDIA, , in persona del Presidente p.t., non costituita;
ATAM s.r.l., , in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
GARAGE DEZZA S.r.l.; in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; 

e con l’intervento di

ad opponendum:
GENITORI ANTISMOG, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Gerometta con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Brambilla in Milano, P.zza Bertarelli n. 1; 
W.W.F. ITALIA – ONG ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paola Brambilla, Anna Gerometta e Micaela Chiesa con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Brambilla in Milano, P.zza Bertarelli n. 1; 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paola Brambilla e Anna Gerometta con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Brambilla in Milano, P.zza Bertarelli n. 1;
CICLOBBY ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.Anna Gerometta con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Brambilla in Milano, P.zza Bertarelli n. 1;
LEGAMBIENTE ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Micaela Chiesa e Sergio Cannavò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Brambilla in Milano, P.zza Bertarelli n. 1;
FONDO AMBIENTE ITALIANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Anna Girometta Paola Brambilla e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Brambilla in Milano, P.zza Bertarelli n. 1; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo

della deliberazione della Giunta Comunale di Milano in data 4 novembre 2011, n. 2526 (prot. gen. n. 795139/2011), nonché di tutti gli atti connessi;

quanto ai motivi aggiunti;

della deliberazione di Giunta Comunale di Milano 6 settembre 2012 n. 1694

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano, Legambiente Onlus, Genitori Antismog, W.W.F. Italia – Ong Onlus, Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus, Ciclobby Onlus, Fondo Ambiente Italiano; ;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso non sia assistito da sufficiente fumus, atteso che il nuovo provvedimento emanato dal Comune di Milano non riproduce i medesimi vizi rilevati dal Consiglio di Stato in sede di Appello cautelare ma anzi, disponendo una misura sperimentale di durata non superiore ad un anno, sembra porsi in sintonia con quella pronuncia, assumendo a presupposto la mancanza di un Piano Urbano del Traffico vigente; e che quindi tale provvedimento non appare in contrasto con il giudicato cautelare;

Ritenuto inoltre che, considerata l’imminenza dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito della controversia, il danno economico paventato dalla ricorrente non sia di eccessivo rilievo (anche considerando che la stessa ha omesso di aderire alle proposte avanzate dall’Amministrazione riguardanti la possibile revisione dell’atto di concessione del parcheggio); e che, sul fronte opposto, gli interessi sottesi al provvedimento impugnato appaiono di primario rilievo, in quanto afferenti alla salute della popolazione ad all’ordinato scorrimento del traffico urbano;

Ritenuto che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

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